Art. 3. 
                 Interventi di piccola manutenzione 
  1.  Per  assicurare  l'immediatezza  degli  interventi  di  piccola
manutenzione dei locali scolastici, necessari  e  indilazionabili  in
relazione alla situazione  di  pericolosita'  derivante  dallo  stato
degli  edifici,  le  istituzioni  scolastiche  sono   autorizzate   a
provvedere direttamente con  le  modalita',  in  quanto  compatibili,
previste per gli acquisti dalle  istruzioni  amministrativo-contabili
emanate ai sensi dell'articolo 25,  ultimo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la  spesa  di  lire  50
miliardi. 
  3. I  provveditori  agli  studi  assegnano  i  fondi  alle  singole
istituzioni scolastiche, secondo  modalita'  stabilite  dal  Ministro
della pubblica istruzione. 
  4. All'onere di lire  50  miliardi  derivante  dall'attuazione  del
presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 5535 dello stato di previsione del Ministero della  pubblica
istruzione per l'anno 1991.