Art. 3. Interventi di piccola manutenzione 1. Per assicurare l'immediatezza degli interventi di piccola manutenzione dei locali scolastici, necessari e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosita' derivante dallo stato degli edifici, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a provvedere direttamente con le modalita', in quanto compatibili, previste per gli acquisti dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi. 3. I provveditori agli studi assegnano i fondi alle singole istituzioni scolastiche, secondo modalita' stabilite dal Ministro della pubblica istruzione. 4. All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5535 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991.