Art. 5. Interventi per l'edilizia universitaria 1. Le universita' e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati nel decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331. 2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al comma 3, o altro tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare. 3. Per il calcolo del limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al comma 1 possono contrarre, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2 dello stesso articolo 7, anche delle entrate derivanti da tasse e soprattasse. 4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. 5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili, utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette istituzioni per i propri compiti istituzionali.