Art. 5. 
               Interventi per l'edilizia universitaria 
  1. Le universita' e gli istituti di istruzione superiore  di  grado
universitario  possono  contrarre  mutui  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti e con gli istituti di credito individuati  nel  decreto  del
Ministro del tesoro  in  data  22  febbraio  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 1991, per  la  realizzazione
degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3,  della  legge  25
giugno 1985, n. 331. 
  2. A garanzia di tali mutui  le  istituzioni  di  cui  al  comma  1
possono rilasciare delegazioni di pagamento a  valere  sulle  entrate
indicate al comma 3, o altro tipo  di  garanzia  che  le  istituzioni
stesse,  nell'ambito  della   propria   autonomia,   ritenessero   di
rilasciare. 
  3. Per il calcolo del limite dell'onere complessivo di ammortamento
annuo dei mutui  che  le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  possono
contrarre, previsto dall'articolo 7, comma 5, della  legge  9  maggio
1989, n. 168, si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a  ciascuna
istituzione trasferiti ai sensi della lettera b) del  comma  2  dello
stesso  articolo  7,  anche  delle  entrate  derivanti  da  tasse   e
soprattasse. 
  4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei  predetti  mutui
le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  possono  utilizzare  anche  i
finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo  7,
comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. 
  5.  I  finanziamenti  concessi   per   l'edilizia   in   attuazione
dell'articolo 7, comma 8, della  legge  22  dicembre  1986,  n.  910,
possono  essere  impiegati  anche  per  interventi  di   manutenzione
straordinaria su beni immobili, utilizzati a qualsiasi  titolo  dalle
predette istituzioni per i propri compiti istituzionali.