(Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.11)
                               Art. 11. 
  1. L'incarico di cappellano puo' essere conferito  anche  in  corso
d'anno, con le modalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5, per garantire
l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato: 
    a. che risieda presso istituti  di  istruzione  che  iniziano  le
attivita' nel corso dell'anno; 
    b.  che  venga  concentrato,  anche  in   via   temporanea,   per
sopravvenute esigenze di servizio, presso alloggi collettivi, per  un
periodo di tempo non inferiore a tre mesi. 
  2. Nei casi di cessazione dall'incarico o di assenza od impedimento
per un  periodo  di  tempo  non  inferiore  a  quarantacinque  giorni
consecutivi, il prefetto conferisce con proprio decreto l'incarico al
sacerdote designato dal vescovo per sostituire il cappellano.