Art. 11. 1. L'incarico di cappellano puo' essere conferito anche in corso d'anno, con le modalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5, per garantire l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato: a. che risieda presso istituti di istruzione che iniziano le attivita' nel corso dell'anno; b. che venga concentrato, anche in via temporanea, per sopravvenute esigenze di servizio, presso alloggi collettivi, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi. 2. Nei casi di cessazione dall'incarico o di assenza od impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce con proprio decreto l'incarico al sacerdote designato dal vescovo per sostituire il cappellano.