(Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.13)
                               Art. 13. 
  1. Il compenso di cui ai commi primo e secondo del precedente  art.
12 e'  equiparato,  ai  soli  fini  fiscali,  al  reddito  da  lavoro
dipendente. 
  2. Sul compenso stesso l'amministrazione opera le ritenute  fiscali
rilasciando la relativa certificazione. 
  3. Al  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali
provvede, a termini dell'art.  25,  comma  secondo,  della  legge  20
maggio 1985, n. 222, l'Istituto centrale  per  il  sostentamento  del
clero.