(Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.15)
                               Art. 15. 
  1. Le norme della presente intesa entrano in vigore: 
    a.  nell'ordinamento  dello  Stato  con  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente  della  Repubblica  che
approva l'intesa; 
    b.  nell'ordinamento  della  Chiesa  con  la  pubblicazione   nel
notiziario della Conferenza episcopale italiana del  decreto  con  il
quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa. 
    Roma, li' 21 dicembre 1990 
                                    Il Ministro dell'interno 
                                         Vincenzo SCOTTI 
Il Presidente della C.E.I. 
    Ugo card. POLETTI