Art. 15. 1. Le norme della presente intesa entrano in vigore: a. nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa; b. nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel notiziario della Conferenza episcopale italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa. Roma, li' 21 dicembre 1990 Il Ministro dell'interno Vincenzo SCOTTI Il Presidente della C.E.I. Ugo card. POLETTI