(Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.3)
                               Art. 3. 
  1. L'assistenza e' svolta da cappellani incaricati con decreto  del
Ministro dell'interno su designazione del vescovo del  luogo  ove  si
trovano gli alloggi e gli istituti di cui all'art. 2. 
  2.  Possono  essere  nominati  cappellani  sacerdoti  che   abbiano
cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici  e  siano
di eta' non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque.