Art. 3. 1. L'assistenza e' svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell'interno su designazione del vescovo del luogo ove si trovano gli alloggi e gli istituti di cui all'art. 2. 2. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di eta' non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque.