Art. 6. 1. L'incarico di cappellano viene conferito entro il 31 dicembre, e' annuale ed e' rinnovabile per non piu' di otto anni consecutivi. In ogni caso l'incarico non puo' essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il sessantottesimo anno di eta'. 2. La cessazione dall'incarico in corso d'anno ha luogo qualora venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione vescovile. 3. L'incarico puo' essere altresi' revocato, sentito il vescovo diocesano, ove si verifichi una grave causa che non ne consenta la prosecuzione.