(Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.7)
                               Art. 7. 
  1.  Il  Ministro  dell'interno,  con  il  decreto  di  conferimento
dell'incarico: 
    a. determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo  sara'
prestata l'assistenza religiosa; 
    b. indica, per le  diverse  sedi,  i  nominativi  dei  cappellani
specificando,  per  ciascuno  di  essi,  l'importo  del  compenso  da
corrispondere.