(Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.8)
                               Art. 8. 
  1. Il cappellano celebra i riti liturgici e  svolge,  nel  rispetto
della liberta' di coscienza, funzioni di assistenza  religiosa  della
confessione cattolica per coloro che intendono fruirne, salve in ogni
caso imprescindibili esigenze di servizio. 
  2. Il cappellano,  nell'ambito  delle  sue  funzioni,  esercita  le
facolta' previste dal canone 566 del codice  di  diritto  canonico  e
dalle disposizioni adottate in materia  dalla  Conferenza  episcopale
italiana.