(Intesa assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato-art.9)
                               Art. 9. 
  1. L'amministrazione assicura la propria collaborazione purche'  al
cappellano sia garantita la disponibilita' dei supporti  logistici  e
dei mezzi necessari  per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  con
particolare riguardo alle sedi di servizio che non siano provviste di
cappella.