Art. 3. 
  1.  L'articolo  2  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.   429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 2. - 1. Chiunque, essendovi obbligato, omette  di  presentare
la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle
somme pagate e non dichiarate e' superiore a lire  cinquanta  milioni
per periodo d'imposta, e' punito con l'arresto fino a tre anni o  con
l'ammenda fino a lire sei milioni. Ai fini del presente comma non  si
considera omessa la dichiarazione  presentata  entro  novanta  giorni
dalla scadenza del termine prescritto  o  presentata  ad  un  ufficio
incompetente o  non  sottoscritta  o  non  redatta  su  uno  stampato
conforme al modello prescritto. 
   2. E' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino  a
lire sei milioni chiunque, in qualita' di sostituto d'imposta, al  di
fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle  quali
e' obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare
complessivo per ciascun periodo d'imposta superiore a lire  cinquanta
milioni. 
   3.  Chiunque  non  versa  entro  il  termine   previsto   per   la
presentazione della dichiarazione annuale  di  sostituto  di  imposta
ritenute risultanti dalla certificazione  rilasciata  ai  sostituiti,
per un ammontare complessivo  superiore  a  lire  venti  milioni  per
ciascun periodo d'imposta, e' punito con la reclusione da tre mesi  a
tre anni.".