Art. 2.
  1.  Il  primo triennio di validita' delle graduatorie permanenti di
cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989,  n.
357,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.
417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno  scolastico
1991-1992.  Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 e'
soppresso.
  2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli
in applicazione  dell'articolo  11,  comma  3,  del  decreto-legge  6
novembre  1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417, hanno diritto  alla  precedenza  assoluta  nel
conferimento   delle   supplenze   temporanee   e   annuali  prevista
dall'articolo 8, comma 3, del medesimo  decreto-legge,  nello  stesso
ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie
per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano.
  3.  La  precedenza  assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2
opera dopo quella spettante ai docenti gia' inclusi nelle graduatorie
provinciali per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, commi 1
e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989.
  4.  Nell'ambito  della  sola  classe di concorso per la quale hanno
conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  357  del  1989,  ai docenti di cui al comma 2 sono
conferite nomine per supplenza con priorita' rispetto agli aspiranti,
anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta.
  5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  1991-1992  le  graduatorie
permanenti  per  il  conferimento  delle  supplenze   del   personale
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario delle scuole sono aggiornate
ogni triennio.
  6.  La  mancata  accettazione  della  nomina conferita al personale
docente ed  al  personale  amministrativo  e  tecnico  incluso  nelle
graduatorie   provinciali   permanenti   per  il  conferimento  delle
supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per  il
periodo  di  validita'  della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a
domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico.  Per  il
personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il
depennamento dalla relativa graduatoria.
  7.  Il  disposto  di  cui  al  comma  6  non si applica nei casi di
accettazione di nomina conferita  dal  provveditore  agli  studi  per
altra graduatoria.