Art. 3. 1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalita' giuridica, per la realizzazione di attivita' di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche. 2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 25. 3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche, da estinguersi con le modalita' stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.