Art. 3.
  1.  Nell'ambito  del  piano nazionale di aggiornamento e nei limiti
degli stanziamenti annuali  di  bilancio,  possono  essere  assegnati
fondi  direttamente  ad  istituzioni scolastiche ed educative di ogni
ordine e grado, siano esse dotate o meno di  personalita'  giuridica,
per  la  realizzazione  di  attivita'  di  aggiornamento destinate al
personale della medesima istituzione  scolastica  destinataria  e  di
altre istituzioni scolastiche.
  2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1
provvedono  le  istituzioni   scolastiche   interessate,   ai   sensi
dell'articolo  25  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
maggio 1974, n.  416,  e  delle  istruzioni  amministrativo-contabili
emanate ai sensi del medesimo articolo 25.
  3.  Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede
mediante ordinativi diretti intestati alle  istituzioni  scolastiche,
da  estinguersi  con  le  modalita'  stabilite dall'articolo 36 delle
istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.