Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1991, in lire 10.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla topervare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI