Art. 2. 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in lire 10.000 milioni  per  l'anno  1991,  in  lire  10.000
milioni per l'anno 1992 e in lire 10.000 milioni  annue  a  decorrere
dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al  capitolo  6856  dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  finanziario
1991, all'uopo utilizzando lo  specifico  accantonamento  "Iniziative
per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
topervare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 28 marzo 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  RUBERTI, Ministro dell'universita' 
                                  e della ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI