Art. 34. 
               Uniformita' dei criteri di valutazione 
  1. Gli elementi dell'attivo e del passivo  devono  essere  valutati
con criteri uniformi. 
  2. A tale scopo devono essere  rettificati  i  valori  di  elementi
valutati con criteri difformi, a  meno  che,  ai  fini  indicati  nel
secondo comma dell'art. 29,  la  difformita'  consenta  una  migliore
rappresentazione o sia irrilevante. 
(VII Direttiva, art. 29, 1), 3).