Art. 2. 1. Il terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, e' abrogato.
Nota all'articolo 2: - Il testo dell'art. 2 del R.D. n. 306/1943 (Disposizioni relative alla esecuzione della pena detentiva militare e attribuzioni dei giudici militari di sorveglianza), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12 (Lavoro retribuito). - I detenuti in espiazione di pena, che non abbiano grado di ufficiale, sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena. Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342".