Art. 2. 
  1. Il terzo comma dell'articolo 12 del regio  decreto  10  febbraio
1943, n. 306, e' abrogato. 
 
Nota all'articolo 2:
             -   Il   testo   dell'art.   2   del  R.D.  n.  306/1943
          (Disposizioni relative alla esecuzione della pena detentiva
          militare   e   attribuzioni   dei   giudici   militari   di
          sorveglianza),  cosi' come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
             "Art. 12 (Lavoro retribuito). - I detenuti in espiazione
          di pena, che non abbiano grado di ufficiale, sono  occupati
          giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati,
          a  seconda  delle  loro attitudini, ai lavori organizzati a
          tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.
             Ai detenuti compete  una  retribuzione  pari  alla  paga
          giornaliera  ordinaria prevista per i militari di truppa in
          servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla  legge
          5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5
          luglio 1986, n. 342".