Art. 3.
  1.  All'onere  di  lire 321 milioni annui derivante dall'articolo 1
della  presente  legge  si  provvede a carico del capitolo 1378 dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario
1990 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
  2.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 10 aprile 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ROGNONI, Ministro della
                                    difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI