Art. 3. 1. All'onere di lire 321 milioni annui derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede a carico del capitolo 1378 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 aprile 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROGNONI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MARTELLI