Art. 2.
  1. All'articolo 5, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n.  441,
le  parole:  "da  lire  centocinquantamila  a lire seicentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "da lire trecentomila a lire unmilione".
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 5, primo comma, della citata  legge
          n.  441/1981 (Vendita a peso netto delle merci), cosi' come
          modificato  dalla  presente  legge,  e' il seguente: "Fatta
          salva l'applicazione della legge penale, ove  i  fatti  che
          concretano  le  infrazioni alle disposizioni della presente
          legge costituiscano reato, per l'inosservanza  delle  norme
          di  cui  agli  articoli  2  e  3  si  applica  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          trecentomila a lire unmilione".