Art. 2. 1. All'articolo 5, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 441, le parole: "da lire centocinquantamila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire trecentomila a lire unmilione".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 5, primo comma, della citata legge n. 441/1981 (Vendita a peso netto delle merci), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione".