Art. 2. 1. I posti da conferire al personale partecipante ai concorsi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 355/1989, sono attribuiti, secondo l'ordine della graduatoria, in prima attuazione con riferimento alle disponibilita' esistenti alla data di approvazione della graduatoria stessa e nelle fasi successive con cadenza annuale in base alle disponibilita' esistenti al 31 dicembre di ciascun anno. 2. La nomina nella nuova qualifica decorre agli effetti giuridici dalle date indicate al comma 1 ed agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio nella qualifica stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 novembre 1990 Il Ministro: MAMMI' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1991 Registro n. 8 Poste, foglio n. 27
Nota all'art. 2: - Per l'art. 2 della legge n. 355/1989, vedasi in nota all'art. 1.