Art. 2.
  1.  I  posti  da conferire al personale partecipante ai concorsi di
cui all'art. 1 del presente decreto, determinati ai sensi dell'art. 2
della legge n. 355/1989,  sono  attribuiti,  secondo  l'ordine  della
graduatoria,  in prima attuazione con riferimento alle disponibilita'
esistenti alla data di approvazione della graduatoria stessa e  nelle
fasi  successive  con  cadenza  annuale  in  base alle disponibilita'
esistenti al 31 dicembre di ciascun anno.
  2. La nomina nella nuova qualifica decorre agli  effetti  giuridici
dalle  date  indicate al comma 1 ed agli effetti economici dalla data
di effettiva assunzione in servizio nella qualifica stessa.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 2 novembre 1990
                                                  Il Ministro: MAMMI'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1991
  Registro n. 8 Poste, foglio n. 27
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  l'art. 2 della legge n. 355/1989, vedasi in nota
          all'art. 1.