(Trattato - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                 DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA 
1. La Parte richiesta fara' conoscere senza indugio alla Parte 
   richiedente la sua decisione sulla  domanda  di  estradizione.  Il
   rigetto, anche parziale, dovra' essere motivato. 
2. Se l'estradizione e' concessa, la Parte richiesta informera' la 
   Parte richiedente del luogo della consegna e della data a  partire
   dalla quale sara' possibile  procedervi,  dando  altresi'  precise
   indicazioni circa le limitazioni della liberta'  personale  subite
   dall'estradando ai fini dell'estradizione. 
3. Il termine per la consegna e' di 20 giorni dalla data di cui al 
   paragrafo  precedente  e,   a   domanda   motivata   della   Parte
   richiedente, potra' essere prorogato di altri 20 giorni. 
4. La decisione di concessione dell'estradizione perdera' efficacia 
   se, nel termine fissato,  la  Parte  richiedente  non  provvede  a
   prendere in consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo  sara'
   posto  in  liberta'  e  la  Parte  richiesta   potra'   rifiutarne
   l'estradizione per lo stesso fatto.