(Trattato - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                           INVIO DI AGENTI 
   La Parte richiedente potra' inviare nella Parte richiesta, con  il
consenso   preventivo   di   quest'ultima,    agenti    appositamente
autorizzati, sia per  collaborare  al  riconoscimento  dell'identita'
dell'estradando, sia  per  trasferirlo  nel  territorio  della  Parte
richiedente. Detti agenti non potranno esercitare atti  di  autorita'
nel territorio della Parte richiesta  e  saranno  soggetti  alle  sue
leggi. Le spese sostenute saranno a carico della Parte richiedente.