(Trattato - art. 21)
                             ARTICOLO 21 
                                SPESE 
1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul 
   territorio della quale esse sono effettuate;  tuttavia  quelle  di
   trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della
   Parte richiedente. 
2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo 
   ha richiesto.