ARTICOLO 3 RIFIUTO DI ESTRADIZIONE L'estradizione non sara' concessa: a) se per lo stesso fatto la persona richiesta e' sottoposta a procedimento penale o e' gia' stata giudicata dalle autorita' giudiziarie della Parte richiesta; b) se alla data della ricezione della domanda e' intervenuta secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena; c) se per il reato costituito dal fatto per il quale e' domandata, nella Parte richiesta e' intervenuta amnistia e quel fatto ricade sotto la giurisdizione penale di tale Parte; d) se la persona richiesta e' o e' stata o sara' giudicata da un tribunale di eccezione dalla Parte richiedente; e) se il fatto per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta reato politico; f) se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti; g) se il fatto per il quale e' domandata costituisce per la legge della Parte richiesta reato esclusivamente militare. Agli effetti del presente Trattato si considerano reati esclusivamente militari i fatti previsti e puniti dalla legge militare e che non costituiscono reati di diritto comune.