(Trattato - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                       RIFIUTO DI ESTRADIZIONE 
  L'estradizione non sara' concessa: 
a) se per lo stesso fatto la persona richiesta e' sottoposta a 
   procedimento penale o e'  gia'  stata  giudicata  dalle  autorita'
   giudiziarie della Parte richiesta; 
b) se alla data della ricezione della domanda e' intervenuta secondo 
   la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena; 
c) se per il reato costituito dal fatto per il quale e' domandata, 
   nella Parte richiesta e' intervenuta amnistia e quel fatto  ricade
   sotto la giurisdizione penale di tale Parte; 
d) se la persona richiesta e' o e' stata o sara' giudicata da un 
   tribunale di eccezione dalla Parte richiedente; 
e) se il fatto per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte 
   richiesta reato politico; 
f) se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona
   richiesta verra' sottoposta ad atti persecutori  o  discriminatori
   per motivi di razza, di religione, di sesso, di  nazionalita',  di
   lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali,
   o che la situazione di detta persona rischia di  essere  aggravata
   da uno degli elementi suddetti; 
g) se il fatto per il quale e' domandata costituisce per la legge 
   della Parte richiesta reato esclusivamente militare. Agli  effetti
   del presente Trattato si considerano reati esclusivamente militari
   i  fatti  previsti  e  puniti  dalla  legge  militare  e  che  non
   costituiscono reati di diritto comune.