(Trattato - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                        DIRITTI FONDAMENTALI 
L'estradizione non sara' altresi concessa: 
   a) se per il fatto per il quale e' domandata, la persona richiesta
e' stata o sara' sottoposta ad un procedimento che  non  assicura  il
rispetto  dei  diritti  minimi  di  difesa.  La  circostanza  che  il
procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta  non
costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione; 
   b) se vi e' fondato motivo di ritenere che  la  persona  richiesta
verra' sottoposta a  pene  o  trattamenti  che  comunque  configurano
violazione dei diritti fondamentali.