Art. 3.
  1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  1  che  facciano  parte  di
associazioni o di organizzazioni con finalita' politiche, e, in  ogni
caso,  che  siano  iscritti  ad organizzazioni collaterali ai partiti
politici devono darne  comunicazione  al  Ministro  competente  o  ai
rispettivi organi di autogoverno.