Art. 10. 
  1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno  1990  e  di  lire  50
miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli  1
e 2,  si  provvede,  relativamente  all'anno  1990,  a  carico  delle
disponibilita' in conto residui del  capitolo  7602  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  l'anno
1991; relativamente all'anno 1991, mediante corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001  dello   stato   di
previsione del Ministero del tesoro per il  medesimo  anno,  all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento "Completamento degli interventi
nei territori colpiti da  eventi  sismici  e  franosi,  ivi  compresi
quelli del 5 maggio 1990 relativi alla  regione  Basilicata,  nonche'
gli interventi urgenti nei territori della regione siciliana  colpiti
dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per  il
barocco della Val di Noto". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.