Art. 3. 
  1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti  in  conseguenza  degli
eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, e del terremoto del  5
maggio 1990, e' riconosciuta la qualifica di infortunato del  lavoro.
Il relativo onere, valutato nel limite massimo complessivo di lire un
miliardo,   resta    a    carico,    per    quote,    rispettivamente
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  per  la
regione siciliana, e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
6, comma 2, per la regione Basilicata. 
  2. Ai cittadini  riconosciuti  permanentemente  inabili  da  medici
dipendenti  da   pubbliche   amministrazioni   viene   immediatamente
corrisposta, qualunque sia il grado  di  invalidita'  riportato,  una
rendita provvisoria, calcolata sulla base  del  minimale  retributivo
del settore industria e ragguagliata ad una  inabilita'  del  50  per
cento. Entro un anno  dalla  costituzione  della  rendita  i  singoli
beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte
dell'INAIL  per  l'esatta  individuazione  del  grado  di  inabilita'
permanente. Ove in sede di tali accertamenti si riscontri,  ai  sensi
delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilita' permanente
inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti  l'accertato  grado  di
inabilita', corrisposte in data successiva all'accertamento,  saranno
recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che  comunque
non potra' superare le sessanta rate. 
  3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi
di cui all'articolo 1, comma 1,  vengono  immediatamente  corrisposti
l'assegno di morte, le rendite e le altre  prestazioni  previste  dal
testo unico di cui  al  comma  2  per  i  superstiti  dei  lavoratori
deceduti per infortunio  sul  lavoro  o  malattia  professionale;  le
rendite  ai  superstiti  sono  calcolate  sulla  base  del   minimale
retributivo del settore industria di cui al titolo I del testo  unico
sopracitato. 
  4.  Ai   cittadini   riconosciuti   temporaneamente   inabili,   in
conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma  1,  da  medici
dipendenti  da  pubbliche   amministrazioni,   viene   immediatamente
corrisposta l'indennita' giornaliera per inabilita'  temporanea,  per
un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base  del  mini-
male retributivo del settore industria,  prorogabile  per  altri  sei
mesi. 
  5. Le prestazioni di  cui  al  presente  articolo  sono  anticipate
dall'INAIL con il sistema della gestione per conto, disciplinata  dal
decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre  1985,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  46  del  25  febbraio  1986,  e  vengono
rimborsate dalla regione siciliana e dalla regione  Basilicata,  alle
quali e' concesso, rispettivamente, a carico  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1 e del Fondo per la protezione civile,  un
contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per  riscattare,
ad estinzione di ogni onere futuro, il valore  capitale,  determinato
in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo
unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi
del presente articolo.