Art. 3. 1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, e del terremoto del 5 maggio 1990, e' riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro. Il relativo onere, valutato nel limite massimo complessivo di lire un miliardo, resta a carico, per quote, rispettivamente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, per la regione siciliana, e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, per la regione Basilicata. 2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidita' riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilita' del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilita' permanente. Ove in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilita' permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilita', corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potra' superare le sessanta rate. 3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industria di cui al titolo I del testo unico sopracitato. 4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni, viene immediatamente corrisposta l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del mini- male retributivo del settore industria, prorogabile per altri sei mesi. 5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, e vengono rimborsate dalla regione siciliana e dalla regione Basilicata, alle quali e' concesso, rispettivamente, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e del Fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.