Art. 4 1. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre 1990, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni di Augusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli e Noto della provincia di Siracusa e nei comuni di Militello in Val di Catania e Scordia della provincia di Catania. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura cureranno in appendice ai bollettini dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati, residenti o aventi sede o stabilimento nei comuni predetti, dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari o assegni bancari ricompresi nella proroga dei termini di scadenza di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Nei riguardi dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, domiciliati, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni sopra indicati, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi. Le sospensioni e proroghe disposte dal presente comma operano anche a favore delle persone fisiche e giuridiche domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 in altri comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, che siano state colpite da ordinanza sindacale di sgombero anteriormente al 31 gennaio 1991, con riferimento alle abitazioni o ai locali destinati ad attivita' produttive. 2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, numero 2), dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, in ordine alla sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 e fino al 30 giugno 1991, dei termini processuali, di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, nonche' delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilate. 3. I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di sgombero, perche' inagibili per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' dei fabbricati stessi, purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, ovvero l'inagibilita' dei fabbricati, dovute al sisma. Non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate. 4. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 1 si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 5. Le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati anche ad uso diverso da abitazione, nonche' le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni indicati al comma 1, sono soggette, fino al 31 dicembre 1991, all'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta di cui al comma 4 ed all'imposta di registro nella misura del 2 per cento, nonche' alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. 6. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonche' da ogni altra tassa o diritto. 7. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, nonche' qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici ivi previsti, sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonche' dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 8. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di credito. 9. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 3,3 miliardi per l'anno 1991, in lire 2,3 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2,2 miliardi per l'anno 1993, si provvede, relativamente al 1991, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e, relativamente al 1992 e al 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, mediante versamento dei corrispondenti importi all'entrata del bilancio dello Stato.