Art. 4 
  1. I termini di scadenza, ricadenti  nel  periodo  che  va  dal  13
dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle  cambiali
e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi  i
ratei dei mutui bancari e ipotecari  pubblici  e  privati,  emessi  o
comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre  1990,  nonche'
di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati per  la
durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori  ed
obbligati, anche in via di regresso, persone  fisiche  o  giuridiche,
domiciliate, residenti o aventi sede  principale  o  secondaria  alla
data  del  13  dicembre  1990  nei  comuni  di  Augusta,  Carlentini,
Francofonte, Lentini, Melilli e Noto della provincia  di  Siracusa  e
nei comuni di Militello in Val di Catania e Scordia  della  provincia
di  Catania.  Le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura  cureranno  in  appendice  ai  bollettini  dei   protesti
cambiari apposite pubblicazioni di  rettifica  a  favore  di  quanti,
domiciliati, residenti  o  aventi  sede  o  stabilimento  nei  comuni
predetti, dimostrino di avere subito  protesti  di  cambiali,  vaglia
cambiari o assegni bancari ricompresi nella proroga  dei  termini  di
scadenza di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di  rettifica,
da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza  di
chi  abbia  richiesto  la  levata  del  protesto.  Nei  riguardi  dei
soggetti, persone fisiche  e  giuridiche,  domiciliati,  residenti  o
aventi sede principale o secondaria alla data del  13  dicembre  1990
nei comuni sopra indicati, sono sospesi i termini di  prescrizione  e
quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e  processuali,
comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione,  che
sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La  sospensione
dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal
13 dicembre  1990  al  30  giugno  1991,  salve,  in  ogni  caso,  le
disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 
Sono sospesi per lo stesso periodo l'esecuzione dei provvedimenti  di
rilascio di immobili  e  i  termini  relativi  a  processi  esecutivi
mobiliari  ed  immobiliari,  ivi  comprese  le  vendite  relative  ai
predetti processi esecutivi. Le sospensioni e proroghe  disposte  dal
presente comma  operano  anche  a  favore  delle  persone  fisiche  e
giuridiche  domiciliate,  residenti  o  aventi  sede   principale   o
secondaria alla data del 13 dicembre 1990 in altri comuni danneggiati
dagli eventi sismici di cui al  presente  decreto,  che  siano  state
colpite da  ordinanza  sindacale  di  sgombero  anteriormente  al  31
gennaio 1991, con riferimento alle abitazioni o ai  locali  destinati
ad attivita' produttive. 
  2. Restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  primo
comma, numero 2), dell'ordinanza del Ministro  per  il  coordinamento
della protezione civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, in ordine  alla
sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 e  fino  al  30  giugno
1991,  dei  termini  processuali,  di  prescrizione  e  di  decadenza
riguardanti l'accertamento e la riscossione  delle  imposte  e  delle
tasse  erariali  e  locali,  nonche'  delle  entrate  aventi   natura
patrimoniale e assimilate. 
  3. I redditi dei fabbricati distrutti o  colpiti  da  ordinanze  di
sgombero,  perche'  inagibili  per  effetto  degli  eventi   di   cui
all'articolo 1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR  e
non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini
dell'IRPEF  e  dell'IRPEG  fino  alla  definitiva  ricostruzione   ed
agibilita' dei fabbricati  stessi,  purche'  alla  dichiarazione  dei
redditi relativi al periodo di imposta in  corso  venga  allegato  un
certificato   del   comune   attestante   la   distruzione,    ovvero
l'inagibilita' dei fabbricati, dovute al sisma. Non si  fa  luogo  al
rimborso di imposte gia' pagate. 
  4. Alle cessioni di beni e prestazioni  di  servizi  connessi  agli
interventi di recupero edilizio di  cui  all'articolo  1  si  applica
l'imposta  sul  valore  aggiunto   nell'aliquota   ridotta   prevista
dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 
  5. Le cessioni dei fabbricati o porzioni  di  fabbricati  destinati
anche ad uso diverso da abitazione, nonche' le  cessioni  di  terreni
edificabili siti nei comuni indicati al comma 1, sono soggette,  fino
al 31 dicembre 1991, all'imposta sul  valore  aggiunto  nell'aliquota
ridotta di cui al comma 4 ed all'imposta di registro nella misura del
2 per cento, nonche' alle imposte ipotecarie e  catastali  in  misura
fissa. 
  6. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di  cui
all'articolo  1  sono  esenti  dalle  imposte  di   successione,   di
trascrizione e catastali, nonche' da ogni altra tassa o diritto. 
  7. Le domande, gli atti,  i  provvedimenti,  i  contratti  comunque
relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e
3, nonche' qualsiasi documentazione diretta a conseguire  i  benefici
ivi previsti, sono esenti dalle imposte  di  bollo,  dalle  tasse  di
concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6
della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonche' dai tributi  speciali  di
cui  alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 
  8. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli  di
credito. 
  9. Al minor gettito derivante dal comma 2,  valutato  in  lire  3,3
miliardi per l'anno 1991, in lire 2,3 miliardi per l'anno 1992  e  in
lire 2,2 miliardi per l'anno  1993,  si  provvede,  relativamente  al
1991, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1  e,
relativamente al 1992 e al 1993, a carico del Fondo per la protezione
civile, mediante versamento dei  corrispondenti  importi  all'entrata
del bilancio dello Stato.