Art. 5 1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991, per danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alla rete viaria e agli edifici pubblici, e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, e' integrato per l'anno 1991 del corrispondente importo. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire e da completare, nonche' il programma degli interventi necessari. 3. Entro i successivi trenta giorni le regioni, d'intesa con le autorita' di bacino, integrano i programmi degli interventi tenendo conto degli schemi previsionali ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, predispongono il piano finanziario, per quanto di loro competenza, e comunicano al Ministero dei lavori pubblici i programmi di risanamento ambientale. 4. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa di lire 150 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. 5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o as- sociate e delle aziende florovivaistiche, nonche' per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, dichiarati eccezionali per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e' integrato di lire 120 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarieta' nazionale". 6. Le provvidenze previste dall'articolo 4- bis del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, sono estese alla provincia di Ferrara, entro i limiti di spesa stabiliti dallo stesso articolo. 7. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche di cui al comma 1, si applicano le provvidenze e le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. 8. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, non utilizzate in favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto, possono essere utilizzate in favore dei comuni di cui alla lettera b) del medesimo articolo. La quota relativa alle perizie per l'accertamento dei danni e' assegnata, su richiesta, alle regioni interessate. 9. Per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette, anche istituite ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente predispone, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un apposito piano di intervento per la redazione e l'attuazione del quale e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Tutela dei terreni agricoli dagli incendi".