Art. 5 
  1.  Per  far  fronte  agli  interventi  urgenti  conseguenti   alle
eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito  il  territorio
nazionale dal giugno 1990  al  gennaio  1991,  per  danni  al  regime
idraulico, alle infrastrutture,  alla  rete  viaria  e  agli  edifici
pubblici, e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a  carico  del
Fondo per la protezione civile che, a  tal  fine,  e'  integrato  per
l'anno 1991 del corrispondente importo. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, le  regioni,  sentiti  gli  enti
locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della  protezione
civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti
delle opere da eseguire e da completare, nonche' il  programma  degli
interventi necessari. 
  3. Entro i successivi trenta giorni le  regioni,  d'intesa  con  le
autorita' di bacino, integrano i programmi degli  interventi  tenendo
conto degli schemi previsionali ai sensi dell'articolo 31 della legge
18 maggio 1989, n.  183,  predispongono  il  piano  finanziario,  per
quanto di loro competenza,  e  comunicano  al  Ministero  dei  lavori
pubblici i programmi di risanamento ambientale. 
  4. All'onere relativo all'attuazione degli  interventi  di  cui  al
comma 1 si provvede, entro il limite massimo di  spesa  di  lire  150
miliardi  per  il  1991,  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione  del
Ministero del tesoro per  il  medesimo  anno,  all'uopo  intendendosi
corrispondentemente ridotta  l'autorizzazione  di  spesa  per  l'anno
stesso di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18  maggio  1989,
n. 183. 
  5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o as-
sociate e delle aziende florovivaistiche, nonche' per  il  ripristino
delle  strutture,  infrastrutture  e  delle  opere  di  bonifica  nei
territori colpiti  dagli  eventi  alluvionali  di  cui  al  comma  1,
dichiarati eccezionali per singoli territori  regionali  con  decreto
del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,   il   Fondo   di
solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590,  e'
integrato di lire 120 miliardi per il  1991.  Al  relativo  onere  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro   per   l'anno   1991,   all'uopo    utilizzando    l'apposito
accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 590 del  1981  recante
norme per il Fondo di solidarieta' nazionale". 
  6. Le provvidenze previste dall'articolo 4- bis del decreto-legge 6
dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
gennaio 1991, n. 31, sono estese alla provincia di Ferrara,  entro  i
limiti di spesa stabiliti dallo stesso articolo. 
  7. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere  e
turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali  avversita'
atmosferiche di cui al comma 1, si  applicano  le  provvidenze  e  le
disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985,  n.
198, come modificato dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge  26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
marzo 1987, n. 120. 
  8.  Le  somme  relative  al   contributo   straordinario   di   cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.  470,
non utilizzate in favore dei comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,
lettera a), del predetto decreto, possono essere utilizzate in favore
dei comuni di cui alla lettera b) del  medesimo  articolo.  La  quota
relativa alle perizie per l'accertamento dei danni e'  assegnata,  su
richiesta, alle regioni interessate. 
  9.  Per  l'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  nelle   zone
protette, anche istituite ai sensi della legge 11 marzo 1988, n.  67,
il   Ministro   dell'ambiente   predispone,   sentito   il   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, un apposito piano di intervento per
la redazione e l'attuazione del quale e' autorizzata la spesa di lire
10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e  1993.  Al  relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  finanziario  1991,  all'uopo   utilizzando   l'accantonamento
"Tutela dei terreni agricoli dagli incendi".