Art. 6. 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  degli  interventi  di
competenza, il Fondo per la  protezione  civile  e'  integrato  della
somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per
ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed il termine  fissato  dall'articolo
30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e'  prorogato
al 31 dicembre 1991. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 
  2. Al fine di consentire  il  completamento  degli  interventi  nei
territori colpiti dagli eventi sismici e da  movimenti  franosi,  ivi
compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla  regione  Basilicata,
il Fondo per la protezione civile e' integrato di  lire  50  miliardi
per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992  e
1993. La somma annua di lire 30 miliardi e' destinata agli interventi
urgenti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.  120,  per  i  gravi
dissesti idrogeologici in atto e per i movimenti franosi. 
  3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la  prevenzione  degli
incendi boschivi nelle  regioni  Toscana,  Calabria,  Puglia,  Lazio,
Piemonte e Lombardia, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  da
utilizzarsi secondo le modalita' previste dall'articolo 30-  bis  del
decreto-legge   28   dicembre   1989,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 275 miliardi per  l'anno  1991  e  a  lire  335  miliardi  per
ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno  finanziario  1991,  all'uopo  utilizzando  gli
appositi accantonamenti "Reintegro fondo per la  protezione  civile",
"Completamento degli  interventi  nei  territori  colpiti  da  eventi
sismici e franosi, ivi compresi quelli del  5  maggio  1990  relativi
alla regione Basilicata, nonche' gli interventi urgenti nei territori
della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del  13  dicembre
1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto",  "Misure
urgenti per la prevenzione degli  incendi  boschivi  a  favore  delle
regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui
all'articolo 30- bis della legge n. 38 del 1990".