Art. 7. 1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli assumibili dai comuni, dai loro consorzi e dalle province interessati in via ordinaria con la medesima Cassa depositi e prestiti.