Art. 7. 
  1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del  24
ottobre 1988, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  255  del  29
ottobre 1988, si intendono aggiuntivi rispetto  a  quelli  assumibili
dai comuni, dai loro consorzi e dalle  province  interessati  in  via
ordinaria con la medesima Cassa depositi e prestiti.