Art. 8. 1. Per assicurare la continuita' degli interventi dell'Autorita' per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformita' agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 70, e' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per l'anno 1991, di cui lire 8 miliardi destinate agli interventi previsti dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, lire 3 miliardi per la realizzazione delle attivita' di cui alla lettera c) del medesimo comma e lire 2 miliardi destinate al completamento del piano di risanamento del mare Adriatico di cui alla lettera a) del comma gia' citato, nonche' alla redazione dei progetti ad esso relativi, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, la cui destinazione deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriatico. 2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno dell'offerta turistica di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e' autorizzata con priorita' alle iniziative ricadenti nelle aree di operativita' dell'autorita' di cui al comma 1, gia' dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. 3. Il finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 e' concesso con le modalita' ed i criteri previsti dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, anche con possibilita' di esame da parte delle regioni delle domande presentate entro il 31 dicembre 1990, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. 4. Per il completamento dei programmi di intervento in corso adottati ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio e conseguenti necessari interventi nelle opere di adduzione idropotabile che interessano le aree urbane che risultano collegate ai fiumi Po e Adige, purche' ricomprese nei territori ad elevato rischio ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, i comuni e loro consorzi ricadenti nei suddetti territori compresi nella parte terminale dei bacini idrografici del Po e dell'Adige sono autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e prestiti, o con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi. L'onere di ammortamento dei suddetti mutui, valutato in lire 12 miliardi annui a decorrere dal 1992, e' posto a carico del bilancio dello Stato. La regione Veneto, ai fini degli obiettivi di cui sopra ricompresi nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Polesine, e' autorizzata a realizzare operazioni di mutuo per l'ammontare complessivo di lire 20 miliardi, con onere di ammortamento valutato in lire 3 miliardi annui posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1992. Le richieste di mutuo sono presentate alle regioni interessate che le inoltrano al Ministro dell'ambiente, il quale provvede, entro venti giorni dalla richiesta, alla verifica delle compatibilita' con gli obiettivi del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, tenendo conto dei piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle aree a rischio ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 349 del 1986, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Al predetto onere per il triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento "Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane del bacino del Po (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991. 5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 nel triennio 1991-1993, valutato in lire 13 miliardi per l'anno 1991, in lire 70 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 80 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti "Interventi di competenza dell'Autorita' per l'Adriatico", "Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale" e relativamente al 1991 utilizzando, quanto a lire 3 miliardi, parte dell'accantonamento "Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione". 6. Il Ministro dell'ambiente e' autorizzato a dare corso agli interventi urgenti per la riqualificazione e il risanamento ambientali nelle aree degli stabilimenti industriali di Massa Carrara e di Manfredonia. A tal fine e' autorizzata la spesa, per l'anno 1991, di lire 17 miliardi per gli interventi di bonifica e smaltimento dei rifiuti speciali a favore di Massa Carrara e di lire 18 miliardi a favore di Manfredonia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991, all'uopo intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, cosi' come determinata dalla tabella C allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 405.