Art. 8. 
  1. Per assicurare la continuita'  degli  interventi  dell'Autorita'
per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57,  necessari
per  la  tutela  delle  acque  di  balneazione  in  conformita'  agli
obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE ed in attuazione del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 70, e'  autorizzata
la spesa di lire 13 miliardi per l'anno 1991, di cui lire 8  miliardi
destinate agli interventi previsti  dalla  lettera  b)  del  comma  2
dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, lire 3 miliardi per
la realizzazione delle attivita' di cui alla lettera c) del  medesimo
comma e lire 2 miliardi  destinate  al  completamento  del  piano  di
risanamento del mare Adriatico di cui alla lettera a) del comma  gia'
citato, nonche' alla redazione dei progetti ad esso  relativi,  e  di
lire 30 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1992  e  1993,  la  cui
destinazione  deve  essere  definita   dal   piano   di   risanamento
dell'Adriatico. 
  2. Per assicurare la  prosecuzione  degli  interventi  di  sostegno
dell'offerta turistica di cui all'articolo 1 della legge 30  dicembre
1989, n. 424, e' autorizzata con priorita' alle iniziative  ricadenti
nelle aree di operativita' dell'autorita' di cui  al  comma  1,  gia'
dichiarate  ad  elevato  rischio  di  crisi   ambientale   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n.  349,  come  sostituito
dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, la spesa di  lire
40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. 
  3. Il finanziamento  degli  interventi  previsti  dal  comma  2  e'
concesso con le modalita' ed i criteri previsti dall'articolo 1 della
legge 30 dicembre 1989, n. 424, anche con possibilita'  di  esame  da
parte delle regioni delle domande presentate  entro  il  31  dicembre
1990, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. 
  4. Per il  completamento  dei  programmi  di  intervento  in  corso
adottati ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo
1988, n. 67,  concernenti  l'adeguamento  e  il  potenziamento  degli
impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di  collettamento
fognario, il  risanamento  dei  corpi  idrici  a  debole  ricambio  e
conseguenti   necessari   interventi   nelle   opere   di   adduzione
idropotabile che interessano le aree urbane che  risultano  collegate
ai fiumi Po e Adige, purche'  ricomprese  nei  territori  ad  elevato
rischio ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8  luglio  1986,
n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28  agosto  1989,
n. 305, i comuni e loro consorzi  ricadenti  nei  suddetti  territori
compresi nella parte  terminale  dei  bacini  idrografici  del  Po  e
dell'Adige sono autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui  con  la
Cassa depositi e prestiti, o con istituti  di  credito  abilitati  ai
sensi della normativa vigente, per l'ammontare complessivo di lire 80
miliardi. L'onere di ammortamento dei  suddetti  mutui,  valutato  in
lire 12 miliardi annui a decorrere dal 1992, e' posto  a  carico  del
bilancio dello Stato. La regione Veneto, ai fini degli  obiettivi  di
cui sopra ricompresi nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale
del Polesine, e' autorizzata a realizzare  operazioni  di  mutuo  per
l'ammontare  complessivo  di  lire  20   miliardi,   con   onere   di
ammortamento valutato in lire 3 miliardi annui  posto  a  carico  del
bilancio dello Stato a decorrere dal 1992. Le richieste di mutuo sono
presentate alle regioni interessate  che  le  inoltrano  al  Ministro
dell'ambiente, il quale provvede, entro venti giorni dalla richiesta,
alla verifica delle compatibilita' con gli  obiettivi  del  programma
triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, tenendo conto dei piani
di risanamento in fase di elaborazione  per  ciascuna  delle  aree  a
rischio ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 349  del  1986,
come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989,  n.  305.
Al predetto onere per il  triennio  1991-1993  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli  anni  1992  e  1993
dell'accantonamento   "Completamento   degli   interventi   per    il
potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema
fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane
del bacino del Po (rate ammortamento mutui)" iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1991-1993,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 nel triennio
1991-1993, valutato in lire 13 miliardi per l'anno 1991, in  lire  70
miliardi per l'anno 1992 ed in lire 80 miliardi per l'anno  1993,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1991,
all'uopo utilizzando  gli  specifici  accantonamenti  "Interventi  di
competenza dell'Autorita' per l'Adriatico", "Interventi a favore  dei
comuni turistici ad alto rischio ambientale" e relativamente al  1991
utilizzando, quanto a  lire  3  miliardi,  parte  dell'accantonamento
"Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione". 
   6. Il Ministro dell'ambiente e'  autorizzato  a  dare  corso  agli
interventi  urgenti  per  la  riqualificazione   e   il   risanamento
ambientali nelle aree degli stabilimenti industriali di Massa Carrara
e di Manfredonia. A tal fine e'  autorizzata  la  spesa,  per  l'anno
1991,  di  lire  17  miliardi  per  gli  interventi  di  bonifica   e
smaltimento dei rifiuti speciali a favore di Massa Carrara e di  lire
18 miliardi a favore di Manfredonia. Al relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 7705 dello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente
per l'anno 1991, all'uopo intendendosi  ridotta  l'autorizzazione  di
spesa per il medesimo anno di cui  all'articolo  1,  comma  4,  della
legge 28 agosto 1989, n. 305, cosi' come determinata dalla tabella  C
allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 405.