Art. 9. 
  1. Per la realizzazione delle  opere  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, 
della legge 28 marzo 1988, n.  99,  aventi  la  necessaria  copertura
finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano  state  avviate
le procedure di gara, il presidente della regione siciliana  provvede
alle attivita' necessarie, con le modalita' disposte dagli articoli 3
e 4 del medesimo decreto-legge, per un triennio  a  decorrere  dal  2
febbraio 1991. Il presidente della regione siciliana subentra a tutti
gli effetti al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  nei  rapporti
pendenti alla predetta data. 
  2. Con la decorrenza di cui al comma 1,  la  contabilita'  speciale
istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 19 del 1988 presso  la
tesoreria provinciale dello Stato di Roma  ed  intestata  "Presidente
del Consiglio dei  Ministri:  particolari  e  straordinarie  esigenze
delle citta' di Palermo e di  Catania"  viene  trasferita  presso  la
tesoreria provinciale  di  Palermo  ed  intestata  "Presidente  della
regione siciliana: particolari e straordinarie esigenze delle  citta'
di Palermo e di Catania". I relativi ordini di pagamento sono  emessi
a firma del presidente della regione siciliana o  di  un  funzionario
dallo stesso delegato.