Art. 9. 1. Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, della legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, il presidente della regione siciliana provvede alle attivita' necessarie, con le modalita' disposte dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991. Il presidente della regione siciliana subentra a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data. 2. Con la decorrenza di cui al comma 1, la contabilita' speciale istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 19 del 1988 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata "Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle citta' di Palermo e di Catania" viene trasferita presso la tesoreria provinciale di Palermo ed intestata "Presidente della regione siciliana: particolari e straordinarie esigenze delle citta' di Palermo e di Catania". I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del presidente della regione siciliana o di un funzionario dallo stesso delegato.