Art. 10. 
                    Doveri del collegio sindacale 
  1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi  speciali,
i sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e societa'  di  cui
al presente capo vigilano sull'osservanza delle norme  contenute  nel
presente decreto. Gli accertamenti e le  contestazioni  del  collegio
sindacale in questa materia  sono  trasmessi  in  copia  entro  dieci
giorni alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di  competenza,
ivi compreso l'inoltro della denuncia alla procura  della  Repubblica
presso il tribunale del luogo in cui  la  societa'  ha  sede  legale,
anche ai fini dell'eventuale attivazione dei  provvedimenti  previsti
dall'articolo 2409 del codice civile, anche nei  confronti  dei  soli
amministratori. L'omessa trasmissione e'  punita  con  la  reclusione
fino ad un anno e con la  multa  da  lire  duecentomila  a  lire  due
milioni.