Art. 10. Doveri del collegio sindacale 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e societa' di cui al presente capo vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro della denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui la societa' ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, anche nei confronti dei soli amministratori. L'omessa trasmissione e' punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.