Art. 13. 
                       Disciplina transitoria 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attivita'
ed alle operazioni poste in  essere  ai  sensi  del  decreto-legge  4
gennaio 1991, n. 2, e del decreto-legge 8 marzo 1991,  n.  72,  salvo
per quanto riguarda le sanzioni da essi stabilite.