Art. 2. 
           Obblighi di identificazione e di registrazione 
  1.  Ai  soggetti  indicati   nell'articolo   4,   indipendentemente
dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui
all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  13
del  decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  625,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.  15,  come  sostituito
dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990,  n.  55,  e  le  relative
norme di attuazione, anche con riferimento ai trasferimenti  indicati
dall'articolo 1. 
  2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre  1979,
n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio  1980,
n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 
55, e' sostituito dal seguente: 
  " 3. La data e la causale dell'operazione,  l'importo  dei  singoli
mezzi  di  pagamento,  le  complete  generalita'  ed   il   documento
d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonche'  le  complete
generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale  l'operazione
stessa  viene  eseguita,  devono  essere  facilmente  reperibili   e,
comunque, inseriti entro  trenta  giorni  in  un  unico  archivio  di
pertinenza  del  soggetto  pubblico  o  privato   presso   il   quale
l'operazione viene eseguita.  Per  le  imprese  di  assicurazione  il
termine decorre dal giorno in cui hanno  ricevuto  i  dati  da  parte
degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i  quali,  a  loro
volta,  devono  inoltrare  i  dati  stessi  entro  trenta  giorni.  A
decorrere dal 1›  gennaio  1992,  i  dati  relativi  alle  operazioni
effettuate per contanti di importo superiore  a  lire  venti  milioni
sono integrati  con  il  codice  fiscale,  quando  attribuibile,  del
soggetto che effettua l'operazione e di quello  eventuale  per  conto
del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati,  compreso  il
codice fiscale, verranno acquisiti, a decorrere dal 1› gennaio  1992,
in sede di accensione  di  ogni  conto,  deposito  o  altro  rapporto
continuativo che  comporti  trasferimenti  a  terzi  complessivamente
superiori al limite indicato. Per i conti,  depositi  e  rapporti  in
essere alla data predetta, i  dati  saranno  compiutamente  integrati
entro il 31 dicembre 1992 in base allo stesso limite da  riferire  ai
trasferimenti gia' effettuati. L'archivio, da istituirsi entro e  non
oltre il 31 dicembre 1991, e' formato e gestito a  mezzo  di  sistemi
informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare
eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, a tal  fine,
verranno stabilite le modalita' di acquisizione e  archiviazione  dei
dati, nonche' gli  standards  e  le  compatibilita'  informatiche  da
rispettare.  Sino  alla  costituzione  del  suddetto   archivio,   le
informazioni di cui al presente comma devono  risultare  da  apposito
registro. Con decreti del Ministro del  tesoro,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalita'
per l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni di
cui al  presente  comma.  I  dati  di  cui  al  presente  comma  sono
utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti". 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto  dal  trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  4. Il Ministro del  tesoro  presenta  alle  competenti  commissioni
parlamentari, entro il  31  dicembre  di  ogni  anno,  una  relazione
sull'applicazione delle norme relative all'obbligo  di  registrazione
delle  transazioni  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19
marzo 1990, n. 55, e dal presente decreto.