Art. 2. Obblighi di identificazione e di registrazione 1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative norme di attuazione, anche con riferimento ai trasferimenti indicati dall'articolo 1. 2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' sostituito dal seguente: " 3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonche' le complete generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Per le imprese di assicurazione il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1 gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti, a decorrere dal 1 gennaio 1992, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo che comporti trasferimenti a terzi complessivamente superiori al limite indicato. Per i conti, depositi e rapporti in essere alla data predetta, i dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992 in base allo stesso limite da riferire ai trasferimenti gia' effettuati. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 31 dicembre 1991, e' formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, a tal fine, verranno stabilite le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita' informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalita' per l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni di cui al presente comma. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti". 3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal presente decreto.