Art. 3. Segnalazioni di operazioni 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base a elementi obiettivi, che il denaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648- bis del codice penale. 2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate, in base a elementi obiettivi, ha l'obbligo di trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria puo' demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto. 3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attivita', dal legale rappresentante o da un suo delegato. 4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilita' di alcun tipo, salvi i casi di dolo. 6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresi' le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le autorita' di cui al comma 2 possono, inoltre sospendere, se possibile, l'esecuzione dell'operazione. 7. E' fatto, in ogni caso, divieto a chiunque di avvertire gli interessati delle segnalazioni che li riguardano. 8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.