Art. 3. 
                     Segnalazioni di operazioni 
  1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro  punto
operativo   di   uno   dei   soggetti   di   cui   all'articolo    4,
indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare  le  operazioni  di
trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare  senza
ritardo al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a  un
suo delegato  ogni  operazione  che,  per  caratteristiche,  entita',
natura, o per qualsivoglia altra  circostanza  conosciuta  a  ragione
delle  funzioni  esercitate,  tenuto  conto  anche  della   capacita'
economica e dell'attivita'  svolta  dal  soggetto  cui  e'  riferita,
induca a ritenere, in base a elementi obiettivi,  che  il  denaro,  i
beni  o  le  utilita'  oggetto  delle  operazioni  medesime   possano
provenire da taluno dei reati indicati  nell'articolo  648-  bis  del
codice penale. 
  2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante  o  un  suo
delegato esamina le segnalazioni  pervenutegli  tenendo  conto  degli
ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio
di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate, in base  a
elementi obiettivi, ha l'obbligo di  trasmetterle  senza  ritardo  al
questore del  luogo  dell'operazione,  il  quale  ne  informa  l'Alto
commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria  della  Guardia
di finanza. Per effettuare  i  necessari  approfondimenti  e  per  il
controllo previsto dall'articolo 5, comma  10,  gli  appartenenti  al
nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i  poteri  loro
attribuiti dalla normativa in materia  valutaria.  Tali  poteri  sono
estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei  regionali  di
polizia tributaria della Guardia  di  finanza,  ai  quali  il  nucleo
speciale di polizia valutaria  puo'  demandare  l'assolvimento  degli
incarichi affidatigli dal presente decreto. 
  3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti
dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono
essere   direttamente   trasmesse   al    questore    dal    titolare
dell'attivita', dal legale rappresentante o da un suo delegato. 
  4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal
quindicesimo giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  5. Le segnalazioni effettuate  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
presente  articolo  non  costituiscono  violazione  di  obblighi   di
segretezza e non comportano responsabilita' di alcun  tipo,  salvi  i
casi di dolo. 
  6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresi' le  ulteriori
misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali  indagini.  Le
autorita'  di  cui  al  comma  2  possono,  inoltre  sospendere,   se
possibile, l'esecuzione dell'operazione. 
  7. E' fatto, in ogni caso, divieto  a  chiunque  di  avvertire  gli
interessati delle segnalazioni che li riguardano. 
  8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono  dotarsi,  nel  rispetto
dei criteri che potranno essere  impartiti  con  le  disposizioni  di
attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera  c),  di  adeguate
procedure volte a  prevenirne  il  coinvolgimento  in  operazioni  di
riciclaggio, potenziando a  tal  fine  il  sistema  dei  controlli  e
riscontri interni e attuando programmi specifici di  addestramento  e
formazione del personale.