Art. 4. 
                      Disposizioni applicative 
  1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle  proprie  attivita'
istituzionali, ad effettuare le operazioni di  trasferimento  di  cui
all'articolo 1 sono gli uffici della  pubblica  amministrazione,  ivi
compresi gli uffici postali,  gli  enti  creditizi,  le  societa'  di
intermediazione mobiliare, le societa'  commissionarie  ammesse  agli
antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di  cambio,  le
societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari,
le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le
societa' fiduciarie, le imprese di assicurazione e la societa'  Monte
Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289,  nonche'  gli
altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2. 
  2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del  commercio
e  dell'artigianato,  ha  facolta'  di  indicare,  sentita  la  Banca
d'Italia, su istanza dei  soggetti  interessati,  altri  intermediari
abilitati ad  effettuare  le  operazioni  di  trasferimento,  di  cui
all'articolo 1, tra quelli che hanno per  oggetto  prevalente  o  che
comunque svolgono  in  via  prevalente  una  o  piu'  delle  seguenti
attivita':  concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi   forma,
compresa la locazione finanziaria;  assunzione  di  partecipazioni  a
fini di collocamento; intermediazione in cambi; servizi  di  incasso,
pagamento  e  trasferimento  di  fondi  anche  mediante  emissione  e
gestione di carte di credito. 
  3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e  del  commercio  con  l'estero,  ha  facolta'  di
provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione  alle
competenti commissioni parlamentari, a: 
    a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1; 
    b) stabilire i casi in cui la  circolazione  dei  titoli  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non sia  condizionata  alla
clausola di non trasferibilita'; 
    c) emanare disposizioni  applicative  delle  norme  del  presente
decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito  ed  il
risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicita' dei
soggetti di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Per le materie riguardanti gli uffici postali,  le  disposizioni
di cui al comma 3 sono emanate di  concerto  anche  con  il  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.