Art. 4. Disposizioni applicative 1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attivita' istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le societa' fiduciarie, le imprese di assicurazione e la societa' Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2. 2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facolta' di indicare, sentita la Banca d'Italia, su istanza dei soggetti interessati, altri intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento, di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o piu' delle seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni a fini di collocamento; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito. 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facolta' di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a: a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1; b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non sia condizionata alla clausola di non trasferibilita'; c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicita' dei soggetti di cui ai commi 1 e 2. 4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.