Art. 5. 
                   Sanzioni, procedure, controlli 
  1. Fatta  salva  l'efficacia  degli  atti,  alle  infrazioni  delle
disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data
di  entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   una   sanzione
amministrativa  pecuniaria  dal  5  al  25  per  cento   dell'importo
trasferito. 
  2.  I  funzionari  delle  amministrazioni  pubbliche,  i   pubblici
ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che,
in relazione ai loro compiti di servizio  e  nei  limiti  delle  loro
attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui  all'articolo  1,
commi 1 e 2, ne riferiscono  entro  trenta  giorni  al  Ministro  del
tesoro  per  la  contestazione  e  gli  altri  adempimenti   previsti
dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In  caso  di
infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni  circolari  o  titoli
similari, le segnalazioni devono essere  effettuate  dall'azienda  di
credito che li accetta in versamento e  da  quella  che  ne  effettua
l'estinzione. 
  3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 e'  punita  con  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino   al   dieci   per   cento
dell'importo dell'operazione. 
  4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2,  comma
2, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda  da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'omissione   delle
segnalazioni previste dall'articolo 3  e'  punita  con  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  un  quinto  alla  meta'  del   valore
dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del  divieto
di  cui  all'articolo  3,  comma  7,  e'  punita  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni. 
  7. Alle infrazioni delle  disposizioni  impartite  con  il  decreto
previsto dall'articolo  4,  comma  3,  lettera  c),  si  applica  una
sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento
milioni. 
  8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il
Ministro del tesoro,  udito  il  parere  della  commissione  prevista
dall'articolo 32 del testo unico delle  norme  di  legge  in  materia
valutaria, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  31
marzo 1988, n. 148. Si  applicano  le  disposizioni  della  legge  24
novembre  1981,  n.  689,   ad   esclusione   di   quelle   contenute
nell'articolo 16. 
  9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i  compensi
per i componenti della commissione di cui al comma 8. 
  10. Il Ministro del tesoro  si  avvale  dell'Ufficio  italiano  dei
cambi che agisce, d'intesa con le autorita' preposte  alla  vigilanza
di settore, per verificare l'osservanza da parte  degli  intermediari
abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori  di  cui  al
presente decreto, nonche' il rispetto e l'adeguatezza delle procedure
di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini  il  Ministro  del
tesoro impartisce direttive all'Ufficio  medesimo  per  la  raccolta,
anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari  abilitati,  di
informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al
controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente  capo
nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il  nucleo  speciale  di
polizia valutaria della Guardia di finanza. 
  11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui  confronti  sia
stata effettuata contestazione di infrazioni  alle  disposizioni  del
presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio
italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento. 
  12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti  sia
stato emanato  provvedimento  sanzionatorio  definitivo  in  base  al
presente  articolo,   sono   conservati   nel   sistema   informativo
dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque  anni  dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 8. 
  13. Qualora le irregolari operazioni  di  trasferimento  di  valori
siano state effettuate per il tramite di  enti  creditizi  ovvero  di
altri  intermediari  abilitati  iscritti  in  albi  o   soggetti   ad
autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state
irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal  presente
decreto sono comunicati alle autorita' vigilanti e, se del caso, agli
ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza. 
  14. Nel primo comma dell'articolo 63  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   come   sostituito
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1982, n. 463,  le  parole:  "acquisiti  nei  confronti  dell'imputato
nell'esercizio  dei  poteri  e  facolta'  di  polizia  giudiziaria  e
valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti  nei  confronti
dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre  Forze
di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia  giudiziaria,  anche
al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51- bis". 
  15. Nel terzo comma dell'articolo 33  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   come   sostituito
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1982, n. 463,  le  parole:  "acquisiti  nei  confronti  dell'imputato
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria  e  valutaria"  sono
sostituite dalle seguenti: "acquisiti  nei  confronti  dell'imputato,
direttamente o riferiti ed ottenuti dalle  altre  Forze  di  polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al  di  fuori
dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".