Art. 5. Sanzioni, procedure, controlli 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'importo trasferito. 2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione. 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento dell'importo dell'operazione. 4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 2, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un quinto alla meta' del valore dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni. 7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni. 8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16. 9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8. 10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi che agisce, d'intesa con le autorita' preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente decreto, nonche' il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini il Ministro del tesoro impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari abilitati, di informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento. 12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8. 13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorita' vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza. 14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facolta' di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51- bis". 15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".