Art. 6. 
                        Societa' finanziarie 
  1. L'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4, comma  2,  e'
riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla  Banca
d'Italia, che  da'  comunicazione  dell'iscrizione  alla  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB). 
  2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la forma  di  societa'
per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o
di  societa'  cooperative.  Il  capitale  sociale  non  puo'   essere
inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione
delle societa' per  azioni.  Il  Ministro  del  tesoro,  con  proprio
decreto,  sentita  la  Banca  d'Italia,  puo'  indicare  una   misura
inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori.
Entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  i  soggetti  di  cui  al  comma  1
procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di  capitale
eventualmente  necessarie.  In  caso  contrario  e'   interdetta   la
continuazione dell'attivita'. 
  3. Le cariche di presidente del consiglio  di  amministrazione,  di
amministratore delegato e  di  direttore  generale,  o  che  comunque
comportino  l'esercizio   di   funzioni   equivalenti   in   societa'
finanziarie di cui al presente articolo possono essere  ricoperte,  a
decorrere dal secondo anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  solo  da  persone  che
abbiano maturato  un'adeguata  esperienza  per  uno  o  piu'  periodi
complessivamente non inferiori  a  tre  anni  mediante  esercizio  di
attivita' professionale in materie attinenti  al  settore  giuridico,
economico e finanziario o di  insegnamento  nelle  medesime  materie,
ovvero  mediante  svolgimento  di  funzioni  di   amministrazione   o
dirigenziali presso enti pubblici  economici  o  presso  imprese  del
settore finanziario o societa' di capitali. 
  4. A decorrere dal secondo anno dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  almeno  uno  dei
sindaci effettivi, ed uno dei sindaci supplenti, deve essere iscritto
nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei
revisori ufficiali  dei  conti.  La  presidenza  del  collegio  viene
attribuita a uno dei sindaci iscritti nel predetto ruolo. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del  bilancio  di
esercizio, le  societa'  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo
depositano   presso   la   Banca   d'Italia   l'elenco   dei   propri
amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da  ciascuno
di essi, delle cariche di  amministratore  e  sindaco  ricoperte  nel
corso dell'ultimo anno presso altre societa'  ed  enti  di  qualsiasi
natura. Analoga documentazione deve essere  depositata  in  occasione
della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro  trenta  giorni
dall'assunzione della carica. L'omissione  e'  punita  con  l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda da lire  due  milioni  a  lire  venti
milioni. La stessa sanzione si applica per gli  adempimenti  eseguiti
con ritardo superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite
siano false, se il fatto non costituisce reato piu' grave, si applica
la reclusione fino  a  tre  anni.  Le  societa'  cui  appartengono  i
soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente  per  il
pagamento delle ammende e sono obbligate ad esercitare il diritto  di
rivalsa. 
  6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, le societa' di cui al
presente articolo devono  comunicare  l'elenco  nominativo  dei  soci
quale  risulta  dal  verbale  dell'assemblea  che  ha  approvato   il
bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5. 
  7. L'osservanza  delle  disposizioni  del  presente  articolo  deve
constare all'atto dell'iscrizione della societa' nel  registro  delle
imprese e ad ogni  successiva  iscrizione  riguardante  modificazioni
all'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni. 
  8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione  comporta
la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia
anche su proposta della CONSOB. 
  9. L'esercizio delle attivita' di  cui  al  comma  1  da  parte  di
soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i  quali  comunque  non
sussistano le condizioni di iscrizione, e' punito con la  pena  della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da  lire  quattro
milioni a lire venti milioni. 
  10. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il  fatto
e' commesso adottando modalita' operative tipiche  delle  aziende  di
credito o comunque tali  da  determinare  tra  il  pubblico  l'errato
convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attivita'
bancaria. 
  11.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  comma  2,  le   societa'
finanziarie  che  esercitano  l'attivita'  di  locazione  finanziaria
devono avere la forma di societa' per azioni e  un  capitale  sociale
non inferiore a cinque volte  il  capitale  minimo  previsto  per  la
costituzione delle societa' per azioni. 
  12. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.