Art. 6. Societa' finanziarie 1. L'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, e' riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che da' comunicazione dell'iscrizione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB). 2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di societa' cooperative. Il capitale sociale non puo' essere inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. In caso contrario e' interdetta la continuazione dell'attivita'. 3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in societa' finanziarie di cui al presente articolo possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attivita' professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o societa' di capitali. 4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno uno dei sindaci effettivi, ed uno dei sindaci supplenti, deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci iscritti nel predetto ruolo. 5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, le societa' finanziarie di cui al presente articolo depositano presso la Banca d'Italia l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato piu' grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Le societa' cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa. 6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, le societa' di cui al presente articolo devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5. 7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all'atto dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni. 8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB. 9. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. 10. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attivita' bancaria. 11. In deroga a quanto previsto nel comma 2, le societa' finanziarie che esercitano l'attivita' di locazione finanziaria devono avere la forma di societa' per azioni e un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni. 12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.