Art. 7. Sezione speciale dell'elenco 1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 6 e' istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le societa' finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con esclusione di quelle aventi attivita' circoscritta all'ambito di gruppo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 2. Le societa' iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potra' emanare, d'intesa con la CONSOB, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale ed ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori. 3. Alle societa' che non si attengono alle istruzioni di cui al comma 2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza, si applica la sanzione di cui all'articolo 6, comma 8.