Art. 7. 
                    Sezione speciale dell'elenco 
  1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 6 e'  istituita  una
sezione speciale nella quale sono iscritte  le  societa'  finanziarie
abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con esclusione di quelle
aventi  attivita'  circoscritta  all'ambito  di  gruppo,   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  2. Le societa' iscritte nella sezione speciale  dovranno  attenersi
alle istruzioni che la Banca d'Italia potra' emanare, d'intesa con la
CONSOB,    conformemente    alle    deliberazioni    del     Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente  alle
comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche  dei  bilanci  e
delle  situazioni  periodiche,  all'adeguatezza  patrimoniale  ed  ai
criteri per limitare la concentrazione  del  rischio,  tenendo  conto
delle diverse categorie di operatori. 
  3. Alle societa' che non si attengono alle  istruzioni  di  cui  al
comma 2, anche in materia di acquisizione  diretta  di  informazioni,
ovvero  che  comunque  ostacolano  l'esercizio  della   funzione   di
vigilanza, si applica la sanzione di cui all'articolo 6, comma 8.