Art. 2.
  1.  E' fatto obbligo ai presi'di delle unita' sanitarie locali e ai
presi'di del Servizio  sanitario  nazionale  di  effettuare  i  cicli
vaccinali  primari  e  di  richiamo ai soggetti di cui all'articolo 1
secondo le  condizioni  e  le  modalita'  previste  con  decreto  del
Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  2.  La  certificazione  dell'avvenuta  vaccinazione  e'  rilasciata
gratuitamente  dall'unita'  sanitaria  locale  o  dal  presidio   del
Servizio    sanitario    nazionale    o    e'   effettuata   mediante
autocertificazione in  conformita'  all'articolo  18  della  legge  7
agosto 1990, n. 241.
  3.  La  certificazione  dell'avvenuta  vaccinazione  e'  presentata
all'atto della prima iscrizione alla scuola dell'obbligo,  a  partire
dal  sesto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale certificazione  e'  altresi'  presentata  dagli  studenti  della
scuola  media  inferiore  al  momento  dell'ammissione  agli esami di
licenza.
  4. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione dei nuovi  nati  e'
presentata  per  l'ammissione  a  comunita'  infantili  permanenti  o
transitorie, aperte o chiuse, compresa la scuola materna.
  5.  L'autocertificazione  contiene   l'indicazione   della   unita'
sanitaria  locale o del presidio del Servizio sanitario nazionale che
ha effettuato la vaccinazione.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 18 della legge n.  241/1990  (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e'  il
          seguente:
             "Art.  18.  - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge le amministrazioni  interessate
          adottano   le   misure  organizzative  idonee  a  garantire
          l'applicazione   delle   disposizioni   in    materia    di
          autocertificazione  e  di presentazione di atti e documenti
          da parte di cittadini a pubbliche  amministrazioni  di  cui
          alla   legge   4   gennaio   1968,   n.  15,  e  successive
          modificazioni e  integrazioni.  Delle  misure  adottate  le
          amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui
          all'art. 27.
             2.  Qualora  l'interessato  dichiari  che fatti, stati e
          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica
          amministrazione,  il responsabile del procedimento provvede
          d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di  copia
          di essi.
             3.  Parimenti  sono accertati d'ufficio dal responsabile
          del procedimento i fatti, gli stati e le  qualita'  che  la
          stessa   amministrazione   procedente   o   altra  pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare".