Art. 7. 
  1. Coloro che esercitano la potesta'  parentale  o  la  tutela  sul
minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico  o  privato
in cui il minore e' ricoverato o la persona cui il minore  sia  stato
affidato  ai  sensi  della  legge  4  maggio  1983,  n.   184,   sono
responsabili dell'ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni di  cui
alla presente legge. 
  2. Il contravventore all'obbligo di cui al comma 1 e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire cinquecentomila. 
  3. All'accertamento  delle  violazioni  e  alla  irrogazione  delle
sanzioni amministrative provvedono gli organi competenti in base alla
normativa regionale. 
 
          Nota all'art. 7:
            -  La  legge  n.  184/1983,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  133 del 17 maggio
          1983, reca: "Disciplina  dell'adozione  e  dell'affidamento
          dei minori".