Art. 15. 
Provvedimenti dell'autorita' amministrativa in caso di  irregolarita'
                    nel commercio dei medicinali 
  1. In caso di  vendita  di  specialita'  medicinale  per  la  quale
l'autorizzazione di  cui  all'art.  8  non  sia  stata  rilasciata  o
confermata ovvero sia stata sospesa  o  revocata,  o  di  specialita'
medicinale avente  una  composizione  dichiarata  diversa  da  quella
autorizzata, il Ministero della sanita' ne dispone l'immediato ritiro
dal  commercio  e  puo',  ove  sussista  responsabilita'  anche   del
produttore, provvedere alla immediata chiusura,  parziale  o  totale,
dello stabilimento in cui risulta prodotta la  specialita'.  L'ordine
di ritiro dal commercio e' facoltativo se la modifica di composizione
non appare rilevante sotto il profilo sanitario. 
  2. Il Ministro della  sanita'  puo'  disporre  il  sequestro  della
specialita' medicinale quando sussistano elementi  per  ritenere  che
solo la sottrazione della materiale disponibilita' del prodotto possa
assicurare una efficace tutela della salute pubblica. I provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1 e del presente  comma  sono  pubblicati
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro
tre giorni dall'adozione. 
  3. Nelle ipotesi di cui  al  comma  1,  l'autorita'  amministrativa
competente puo' ordinare la chiusura, per  un  periodo  di  tempo  da
quindici a trenta giorni, della farmacia presso la  quale  i  farmaci
siano stati posti in vendita o detenuti per la vendita. 
  4. Qualora successivamente si ripetano, almeno due volte, presso la
stessa  farmacia  i  fatti  previsti   dal   comma   1,   l'autorita'
amministrativa competente dispone la decadenza dell'esercizio.