Art. 16. Prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali 1. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere stabilite, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni della Comunita' economica europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali o a particolari gruppi di essi, ivi comprese disposizioni sull'etichettatura e sul confezionamento dei prodotti e sulle modalita' di prescrizione e di impiego.