Art. 16. 
      Prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali 
  1. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere stabilite,
nel  rispetto  delle  direttive  e  raccomandazioni  della  Comunita'
economica europea, condizioni e prescrizioni  di  carattere  generale
relative a tutti i medicinali o a particolari  gruppi  di  essi,  ivi
comprese disposizioni sull'etichettatura e  sul  confezionamento  dei
prodotti e sulle modalita' di prescrizione e di impiego.