Art. 18. 
       Medicinali pronti per l'impiego provenienti dall'estero 
  1. A  meno  che  non  sia  diversamente  stabilito  da  convenzioni
internazionali,  i  medicinali  pronti  per   l'impiego   provenienti
dall'estero non possono essere posti in commercio senza la preventiva
autorizzazione del Ministero della sanita' rilasciata in  conformita'
alle disposizioni del presente decreto.