Art. 18. Medicinali pronti per l'impiego provenienti dall'estero 1. A meno che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, i medicinali pronti per l'impiego provenienti dall'estero non possono essere posti in commercio senza la preventiva autorizzazione del Ministero della sanita' rilasciata in conformita' alle disposizioni del presente decreto.