Art. 19 
                Ritiro dal commercio di un medicinale 
 
  1. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un medicinale  ha
l'obbligo di notificare immediatamente al Ministero della  sanita'  e
alle competenti autorita' sanitarie degli altri Paesi della Comunita'
economica  europea  eventualmente  interessati  qualsiasi  iniziativa
diretta a ritirare  il  prodotto  dal  mercato  o  a  sospenderne  la
commercializzazione.