Art. 19 Ritiro dal commercio di un medicinale 1. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un medicinale ha l'obbligo di notificare immediatamente al Ministero della sanita' e alle competenti autorita' sanitarie degli altri Paesi della Comunita' economica europea eventualmente interessati qualsiasi iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a sospenderne la commercializzazione.