Art. 20. Disposizioni particolari per i medicinali costituiti da vaccini, tossine, sieri e allergeni 1 . Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto i vaccini, le tossine e sieri, costituiti da: a) agenti impiegati allo scopo di provocare un'immunita' attiva; b) agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato di immunita'; c) agenti impiegati allo scopo di provocare l'immunita' passiva. 2 . Sono altresi' sottoposti alla disciplina del presente decreto gli allergeni, intendendosi per essi i medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre una determinata alterazioneE acquisita nella risposta immunologica ad un agente allergizzante. 3 . Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti indicati ai commi 1 e 2, il produttore deve dimostrare di essere in grado di assicurare in modo riproducibile la conformita' della partita, convalidando i processi di fabbricazione utilizzati; la documentazione di convalida deve essere sottoposta al ministero della Sanita', che acquisisce al riguardo il giudizio tecnico dell'Istituto Superiore di Sanita'. 4 . Alle ispezioni negli stabilimenti di produzione di medicinali immunologici, disposte ai sensi e con le modalita' dell'art.. 7, partecipano tecnici dell'Istituto Superiore di Sanita'. 5 . Prima della loro distribuzione, sono sottoposti a controllo di stato, partita per partita: a) i vaccini vivi; b) i medicinali immunologici utilizzati per l'immunizzazione attiva dei bambini o di altri gruppi a rischio; c) i medicinali immunologici utilizzati in programmi di immunizzazione attiva collettiva; d) i medicinali immunologici nuovi o preparati con l'ausilio di tecniche nuove o modificate, ovvero che presentino carattere innovativo per il produttore. 6 . Con decreto del Ministro della Sanita', sentiti l'Istituto Superiore di Sanita' ed il Consiglio Superiore di Sanita', sono dettate prescrizioni e procedure tecniche per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5, che, effettuati dall'Istituto Superiore di Sanita', nel rispetto dell'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modifiche e integrazioni, devono essere completati entro sessanta giorni dalla ricezione dei campioni. 7 . Con le modalita' indicate nel comma 6: a) possono essere sottoposti a controllo di stato, tenuto conto delle direttive della Comunita' Economica Europea, medicinali immunologici diversi da quelli indicati nel comma 5 quando lo richiedano particolari esigenze di tutela della salute pubblica; b) puo' essere stabilito che, per determinati prodotti, il controllo di stato sia effettuato, anziche' su campioni dei medicinali, sulla documentazione relativa ai controlli eseguiti dal produttore; c) possono essere esentati dal controllo di stato medicinali immunologici che offrono sufficienti garanzie di sicurezza e uniformita'. 8 . Il controllo di stato non e' richiesto quando la partita e' stata gia' sottoposta ad analogo controllo da parte dell'autorita' sanitaria dello Stato nel quale e' avvenuta la produzione, che faccia parte della CEE o con il quale esistano accordi bilaterali. 9 . Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento delle norme comunitarie che dovranno essere adottate ai sensi dell'art. 5 della direttiva n. 89/342/CEE, per i prodotti di cui al presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal Ministro della Sanita', per la generalita' delle specialita' medicinali, con decreto 19 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 191 del 17 agosto 1989.
Note all'art. 20: - L'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, gia' richiamata nelle note all'art. 9, stabilisce quanto segue: "Art. 3 (Servizi a pagamento). - Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro della sanita', puo' rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni. Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella A annessa alla presente legge. Per i servizi non previsti nella tabella A e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la sanita' di concerto con quello per il tesoro. I provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario". - L'art. 5 della direttiva n. 89/342/CEE - gia' richiamata nelle note alle premesse - stabilisce la procedura da seguire per apportare ai requisiti in materia di sperimentazione delle specialita' medicinali figuranti nell'allegato della direttiva n. 75/318/CEE modifiche che tengano conto dell'estensione del campo di applicazione delle direttive n. 65/65/CEE e n. 75/319/CEE ai medicinali immunologici. - Il D.M. 19 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 1989, reca: "Istruzioni sulla utilizzazione delle procedure comunitarie di autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali, nonche' sulle documentazioni tecnico-scientifiche da presentare a corredo di ogni domanda di autorizzazione, anche secondo la procedura nazionale".