Art. 20. 
Disposizioni particolari per  i  medicinali  costituiti  da  vaccini,
                     tossine, sieri e allergeni 
1 . Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto  i  vaccini,
le tossine e sieri, costituiti da: 
a) agenti impiegati allo scopo di provocare un'immunita' attiva; 
b)  agenti  impiegati  allo  scopo  di  diagnosticare  lo  stato   di
immunita'; 
c) agenti impiegati allo scopo di provocare l'immunita' passiva. 
2 . Sono altresi' sottoposti alla disciplina del presente decreto gli
allergeni, intendendosi per essi i medicinali che hanno lo  scopo  di
individuare o indurre una determinata  alterazioneE  acquisita  nella
risposta immunologica ad un agente allergizzante. 
3 .  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio dei prodotti indicati ai commi 1 e 2,  il  produttore  deve
dimostrare di essere in grado di assicurare in modo riproducibile  la
conformita' della partita, convalidando i processi  di  fabbricazione
utilizzati; la documentazione di convalida deve essere sottoposta  al
ministero della Sanita',  che  acquisisce  al  riguardo  il  giudizio
tecnico dell'Istituto Superiore di Sanita'. 
4 . Alle ispezioni negli stabilimenti  di  produzione  di  medicinali
immunologici, disposte ai sensi e  con  le  modalita'  dell'art..  7,
partecipano tecnici dell'Istituto Superiore di Sanita'. 
5 . Prima della loro distribuzione, sono sottoposti  a  controllo  di
stato, partita per partita: 
a) i vaccini vivi; 
b) i medicinali immunologici utilizzati per  l'immunizzazione  attiva
dei bambini o di altri gruppi a rischio; 
c)   i   medicinali   immunologici   utilizzati   in   programmi   di
immunizzazione attiva collettiva; 
d) i medicinali immunologici  nuovi  o  preparati  con  l'ausilio  di
tecniche  nuove  o  modificate,  ovvero  che   presentino   carattere
innovativo per il produttore. 
6 . Con  decreto  del  Ministro  della  Sanita',  sentiti  l'Istituto
Superiore di Sanita' ed  il  Consiglio  Superiore  di  Sanita',  sono
dettate  prescrizioni  e  procedure  tecniche  per  l'esecuzione  dei
controlli  previsti  dal  comma  5,  che,  effettuati   dall'Istituto
Superiore di Sanita', nel rispetto dell'art. 3 della legge  7  agosto
1973, n. 519, e successive modifiche e  integrazioni,  devono  essere
completati entro sessanta giorni dalla ricezione dei campioni. 
7 . Con le modalita' indicate nel comma 6: 
a) possono essere sottoposti a controllo di stato, tenuto conto delle
direttive della Comunita' Economica Europea, medicinali  immunologici
diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  5  quando  lo   richiedano
particolari esigenze di tutela della salute pubblica; 
b) puo' essere stabilito che, per determinati prodotti, il  controllo
di stato sia effettuato, anziche' su campioni dei  medicinali,  sulla
documentazione relativa ai controlli eseguiti dal produttore; 
c)  possono  essere  esentati  dal  controllo  di  stato   medicinali
immunologici  che  offrono  sufficienti  garanzie  di   sicurezza   e
uniformita'. 
8 . Il controllo di stato non e' richiesto quando la partita e' stata
gia'  sottoposta  ad  analogo  controllo  da   parte   dell'autorita'
sanitaria dello Stato nel quale e' avvenuta la produzione, che faccia
parte della CEE o con il quale esistano accordi bilaterali. 
9 . Fino all'entrata in  vigore  delle  disposizioni  di  recepimento
delle  norme  comunitarie  che  dovranno  essere  adottate  ai  sensi
dell'art. 5 della direttiva n. 89/342/CEE, per i prodotti di  cui  al
presente articolo valgono, in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
stabilite dal  Ministro  della  Sanita',  per  la  generalita'  delle
specialita' medicinali, con decreto 19 maggio  1989,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 191  del  17  agosto
1989. 
 
Note all'art. 20:
             - L'art. 3 della legge  7  agosto  1973,  n.  519,  gia'
          richiamata nelle note all'art. 9, stabilisce quanto segue:
             "Art.  3 (Servizi a pagamento). - Nei casi in cui non vi
          sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del
          Ministro  della  sanita',  puo'  rendere  a  pagamento   ad
          organizzazioni  pubbliche  estere  ed  internazionali  e ad
          amministrazioni pubbliche nazionali servizi  inerenti  alle
          proprie funzioni.
            Le  tariffe  dei servizi comunque resi dall'Istituto sono
          fissate nella tabella A annessa alla presente legge.
             Per i servizi non previsti nella  tabella  A  e  per  la
          modificazione  della tabella stessa si provvede con decreto
          del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del
          Ministro per la sanita'  di  concerto  con  quello  per  il
          tesoro.
             I provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente
          articolo sono versati direttamente e definitivamente presso
          le  sezioni  di  tesoreria provinciale dello Stato a favore
          dell'erario".
             -  L'art.  5  della  direttiva  n.  89/342/CEE  -   gia'
          richiamata   nelle  note  alle  premesse  -  stabilisce  la
          procedura da seguire per apportare ai requisiti in  materia
          di  sperimentazione  delle specialita' medicinali figuranti
          nell'allegato della direttiva n. 75/318/CEE  modifiche  che
          tengano  conto  dell'estensione  del  campo di applicazione
          delle direttive n. 65/65/CEE e n. 75/319/CEE ai  medicinali
          immunologici.
             -  Il  D.M.  19  maggio 1989, pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  191  del  17  agosto
          1989, reca: "Istruzioni sulla utilizzazione delle procedure
          comunitarie  di  autorizzazione all'immissione in commercio
          di specialita'  medicinali,  nonche'  sulle  documentazioni
          tecnico-scientifiche   da  presentare  a  corredo  di  ogni
          domanda  di  autorizzazione,  anche  secondo  la  procedura
          nazionale".