Art. 22. 
Disposizioni particolari per i medicinali derivati dal sangue  o  dal
                            plasma umani. 
  1 . Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1990, n.
107,  i  medicinali  a  base  di  costituenti  del  sangue  preparati
industrialmente sono sottoposti alla disciplina del presente decreto. 
  2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto  il
sangue intero, il plasma E gli emoplasti di origine umana. 
  3 . Ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio di medicinali derivati dal sangue o dal  plasma  umani,  il
produttore deve dimostrare che  i  processi  di  fabbricazione  e  di
purificazione adottati,  opportunamente  convalidati,  consentono  di
ottenere costantemente partite omogenee, nonche'  di  garantire,  per
quanto  consentito  dagli  sviluppi  della  tecnica,   l'assenza   di
contaminanti  virali  specifici  patogeni  suscettibili   di   essere
trasmessi;  la  documentazione  sui  processi  di   fabbricazione   e
purificazione, unitamente  alla  documentazione  di  convalida,  deve
essere sottoposta  al  ministero  della  Sanita,  che  acquisisce  al
riguardo il giudizio tecnico dell'Istituto Superiore di Sanita'. 
  4 . Il Ministro della Sanita' puo' stabilire, con  decreto,  che  I
produttori di cui al comma 3 forniscano al  Ministero  della  Sanita'
copia di tutti i resoconti di controllo  sottoscritti  dal  direttore
tecnico dello stabilimento. 
  5 . Con decreto  del  Ministro  della  Sanita,  sentiti  l'Istituto
Superiore  di  Sanita'  e  il  Consiglio  Superiore  di  Sanita',   i
medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, allo stato sfuso o
gia' pronti per l'uso,  possono  essere  sottoposti  a  controllo  di
stato, con le tariffe di cui all'art. 3, comma secondo, della legge 7
agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni e  integrazioni;  con
la  stessa  procedura  sono  dettate  prescrizioni  e  modalita'  per
l'effettuazione di tale controllo, che deve essere  completato  entro
sessanta giorni dalla ricezione dei campioni. 
  6 . Fino all'entrata in vigore delle  disposizioni  di  recepimento
delle  norme  comunitarie  che  dovranno  essere  adottate  ai  sensi
dell'art. 6 della Direttiva n. 89/381/CEE, per i prodotti di  cui  al
presente articolo valgono, in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
stabilite dal Ministero  della  Sanita',  per  la  generalita'  delle
specialita' medicinali, con il decreto richiamato dall'art. 20, comma
9. 
 
          Note all'art. 22:
             - La legge 4 maggio 1990, n. 107, reca disciplina per le
          attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
          componenti e per la produzione di plasmaderivati.
             - Sull'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, si veda
          la nota all'art. 20.
             -   L'art.  6  della  direttiva  n.  89/381/CEE  -  gia'
          richiamata  nelle  note  alle  premesse  -  stabilisce   la
          procedura  da seguire per apportare ai requisiti in materia
          di sperimentazione delle specialita'  medicinali  figuranti
          nell'allegato  della  direttiva n. 75/318/CEE modifiche che
          tengano conto dell'estensione  del  campo  di  applicazione
          delle  direttive n. 65/65/CEE e n. 75/319/CEE ai medicinali
          derivati dal sangue o dal plasma umani.