Art. 23. 
                           Sanzioni penali 
  1. Il titolare o il legale rappresentante  dell'impresa  che  inizi
l'attivita'   di   fabbricazione   di   specialita'   senza   munirsi
dell'autorizzazione di cui all'art. 2, ovvero la prosegue malgrado la
revoca o la sospensione dell'autorizzazione  stessa,  e'  punito  con
l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire diecimilioni
a lire centomilioni. Tali pene si  applicano  anche  a  chi  prosegue
l'attivita' autorizzata  pur  essendo  intervenuta  la  mancanza  del
direttore  tecnico  o  l'accertata  inefficienza  delle  attrezzature
essenziali  per  la  produzione  e  il  controllo  delle  specialita'
medicinali. 
  2. Le pene di cui al comma 1 si applicano altresi'  a  chi  importa
medicinali senza munirsi dell'autorizzazione  prevista  dal  comma  1
dell'art. 6 o non  effettua  o  non  fa  effettuare  i  controlli  di
qualita' di cui al comma 2 dello stesso articolo. 
  3. Chiunque mette in commercio specialita' medicinali per le  quali
l'autorizzazione di  cui  all'art.  8  non  sia  stata  rilasciata  o
confermata  ovvero  sia  stata  sospesa  o  revocata,  o  specialita'
medicinali aventi  una  composizione  dichiarata  diversa  da  quella
autorizzata, e' punito con l'arresto sino a un anno e  con  l'ammenda
da lire duemilioni a lire diecimilioni. Le pene  sono  ridotte  della
meta' quando la difformita' della composizione dichiarata rispetto  a
quella autorizzata riguardi esclusivamente gli eccipienti e non abbia
rilevanza tossicologica. 
  4. Il farmacista che abbia messo  in  vendita  o  che  detenga  per
vendere specialita' medicinali per le quali l'autorizzazione  di  cui
all'art. 8 non sia  stata  rilasciata  o  confermata,  o  specialita'
medicinali aventi  una  composizione  dichiarata  diversa  da  quella
autorizzata, e' punito con l'ammenda da  lire  ottocentomila  a  lire
duemilioniquattrocentomila  e  con  la   sospensione   dall'esercizio
professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena
e'  dell'arresto  da  due  a  otto   mesi,   dell'ammenda   di   lire
unmilioneseicentomila  a  lire  quattromilioni  e  della  sospensione
dall'esercizio professionale per un periodo da due  a  sei  mesi.  Le
pene  sono  ridotte  della  meta'   quando   la   difformita'   della
composizione  dichiarata  rispetto  a  quella  autorizzata   riguardi
esclusivamente gli eccipienti e non abbia rilevanza tossicologica. 
  5. Le pene di cui ai commi 3, primo periodo, e 4, primo  e  secondo
periodo,  si  applicano  altresi'   in   caso   di   violazione   dei
provvedimenti adottati dal Ministero della sanita' ai sensi del comma
5 dell'art. 14.